Ciao amici, eccomi qui per il mio primo intervento di questo blog. Si parla di sicurezza, ovvero di quello che tanti definiscono il COSO 81. Siccome siamo all’inizio, ho pensato di partire proprio dalle basi, in modo da essere subito chiari: oggi parliamo di definizioni!

Prima di tutto: COSO 81 significa il Decreto Legislativo n° 81 del 2008, cioè il Testo Unico sulla Sicurezza attualmente in vigore. Qui, e nelle successive modifiche ed integrazioni, si trovano tutte o quasi le risposte sulla sicurezza sul lavoro.

Riporto poi di seguito le definizioni precise dei termini secondo me più importanti del Decreto che riprenderemo in tutti i prossimi articoli ed approfondimenti. Tali definizioni si trovano all’art. 2 del D. Lgs. 81/08.

a) «Lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

b) «Datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

c) «Azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.

d) «Dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

e) «Preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

f) «Responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

 g) «Addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, facente parte del servizio di cui alla lettera l).

h) «Medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali d che collabora, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente Decreto.

i) «Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

l) «Servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

m) «Sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

n) «Prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.

q) «Valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

r) «Pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

s) «Rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

aa) «Formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

bb) «Informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

cc) «Addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

Per il momento vi lascio così: so che qualcuno di voi avrà sentito mille volte queste cose, ma mi è sembrato opportuno partire da qui per cercare di essere subito chiari. Cercherò nelle prossime volte di spiegare a tutti le varie distinzioni che ci sono tra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi e a quali di questi sono equiparati i volontari, i soci di società, i famigliari ecc…

A presto!

Marco.