Cari amici, buongiorno!

Terzo articolo di questo blog personale: dopo due lezioni noiose, speriamo oggi di riuscire ad essere più interessanti. Siccome siamo ancora alle basi, oggi definiamo quelli che sono gli OBBIGLHI del LAVORATORE. Non parliamo di Datore di Lavoro, di RSPP o Medico Competente: parliamo di lavoratore. Ovvero, come abbiamo visto la volta scorsa, praticamente il 90% di tutti noi.

Voglio iniziare con il lavoratore perché sono convinto che la sicurezza e la tutela della salute la fa principalmente il lavoratore: è vero che la cultura aziendale viene generalmente definita dal Datore di Lavoro, ma è anche vero che è il lavoratore che svolge quotidianamente le attività e le mansioni, in particolar modo quelle più rischiose. Sostanzialmente: chi ci va in cima al ponteggio? Chi vernicia tutti i telai? Chi usa coltelli, affettatrici, pentole scottanti? Chi trasporta il materiale? La risposta è praticamente ovvia…

Se quindi è il lavoratore il principale esposto ai rischi, dovrebbe essere proprio il lavoratore il primo ad operare per tutelare se stesso e le persone al proprio fianco: è vero che per esempio i DPI devono essere dati dal Datore di Lavoro e il preposto deve vigilare, ma è il lavoratore che alla fine sceglie se metterseli o meno. La legge prevede che se c’è l’obbligo di metterli, il lavoratore non può esimersi da tale adempimento. Ma quanti lo fanno? Quanti, nonostante l’RSPP o il Datore di Lavoro dica di mettersi i guanti, la visiera o l’elmetto, li mettono davvero?

Non voglio entrare nel merito di una errata valutazione dei DPI o di una facile scelta da parte del Datore di Lavoro di dire “Obbligo di guanti”: tali argomenti verranno trattati in futuro. Ripeto: non accuso a priori il lavoratore, perché le responsabilità spesso sono di chi sceglie i DPI e non capisce che non sono corretti o adeguati.

È mia intenzione riferirmi a tutte quelle situazioni in cui il lavoratore è cosciente che sta sbagliando: se siamo sul tetto, o su un ponteggio, il casco ci va. Se stiamo usando una sega circolare, i guanti vanno usati. Se stiamo segando l’erba con il decespugliatore, la visiera ci va. Punto.

Quindi, noi tutti lavoratori, dovremo ricordarci dell’art. 20 del COSO 81, che definisce gli obblighi del lavoratore:

  1. 1.       Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

La legge non chiede di essere Rambo, ma di prendersi cura, così come si fa in casa, della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, in base alla nostra formazione, istruzione e ai mezzi che il nostro Datore di Lavoro ci dà.

  1. 2.       I lavoratori devono in particolare:
    1. a.      contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

TUTTI devono contribuire al rispetto della normativa.

  1. b.      osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

Rispettare la protezione collettiva ed individuale: non fare movimenti od attività rischiose per se e per gli altri presenti.

  1. c.       utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

Usare correttamente le attrezzature di lavoro: il muletto non è una macchina da Formula Uno!

  1. d.      utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

Utilizzare i DPI: il caschetto bisogna metterlo, così come le scarpe, i guanti, gli occhiali…tutto ciò che ci protegge!

  1. e.       segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

Se si vede un guasto nell’impianto, o un pavimento particolarmente scivoloso: segnaliamolo.

  1. f.        non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

Togliere i micro dalle macchine automatiche, piuttosto che i cartelli segnaletici, non aiuta di certo la sicurezza!

  1. g.      non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

Come detto anche prima: non si compiono azioni che non siamo in grado di svolgere in completa sicurezza!

  1. h.      partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

Anche se i corsi sono noiosi, bisogna comunque partecipare!

  1. i.          sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Ad una visita medica non si può rinunciare!

Non ho voluto entrare nel merito delle sanzioni, né tantomeno fare paragoni con gli obblighi previsti per le altre figure responsabili, che verranno trattati in futuro, ma ho voluto solo porre l’attenzione sulle abitudini di noi lavoratori.

Se tutti ci abituiamo ad avere comportamenti corretti, allora forse si, qualcosa può cambiare.

Come sempre a disposizione per chiarimenti e commenti!

Buona giornata, Marco.