Cari tutti,

so che mi seguite in tanti e ne sono molto contento! Cercherò di mantenere costante la pubblicazione dei miei pensieri su queste pagine per creare spunti di riflessione.

Oggi provo a rispondere ad una domanda che mi è stata rivolta più volte: come devono essere fatti i cartelli segnaletici che vanno installati nei luoghi di lavoro?

Per rispondere bisogna, come sempre, riferirsi al COSO 81. Ma non solo: bisogna tenere presente anche la normativa tecnica, ed in particolare la UNI ISO 7010 e la ISO 3864. Andiamo con ordine.

Il COSO 81 definisce al TITOLO V i requisiti generali della segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro, dichiarando negli art. dal 161 al 165 quali sono i campi di applicazione e le sanzioni derivanti dall’inadempimento dell’obbligo di legge. Le disposizioni si applicano in tutti i luoghi di lavoro di tutti i settori in cui sia necessario comunicare messaggi ed informazioni relative alla sicurezza (quindi impianti, attrezzature, aree pubbliche…), con esclusione della segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo. Il Datore di Lavoro è tenuto, quando a seguito della valutazione risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, a ricorrere alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni indicate negli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII del COSO 81. Inoltre, qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica.

Quindi: prima di tutto si cerca di adottare misure organizzative o mezzi di protezione collettiva. Se il rischio permane, si adotta la segnaletica di sicurezza, utilizzando i cartelli riportati negli allegati. Se il cartello non è presente negli allegati, può essere creato ad hoc tenendo presente le norme di buona tecnica.

Vediamo ora cosa dicono gli allegati del COSO 81, per poi vedere le due norme precedentemente introdotte.

  1. Considerazioni preliminari: la segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai requisiti specifici che figurano negli allegati da ALLEGATO XXV a ALLEGATO XXXII.
  2. Modi di segnalazione: la segnaletica che si riferisce a un divieto, un avvertimento o un obbligo ed altresì quella che serve ad indicare l’ubicazione e ad identificare i mezzi di salvataggio o di pronto soccorso deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli. La segnaletica destinata ad indicare l’ubicazione e ad identificare i materiali e le attrezzature antincendio deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli o da un colore di sicurezza. La segnaletica su contenitori e tubazioni deve essere del tipo previsto nell’ALLEGATO XXVI. La segnaletica per i rischi di urto contro ostacoli e di caduta delle persone deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza o da cartelli. La segnaletica delle vie di circolazione deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza.
  3. Intercambiabilità: a parità di efficacia e a condizione che si provveda ad un’azione specifica di informazione e formazione al riguardo, è ammessa libertà di scelta fra un colore di sicurezza o un cartello, per segnalare un rischio di inciampo o caduta con dislivello, segnali luminosi, segnali acustici o comunicazione verbale, segnali gestuali o comunicazione verbale.

Inoltre, l’efficacia della segnaletica non deve essere compromessa dalla presenza di altra segnaletica o di altra fonte emittente dello stesso tipo che turbino la visibilità o l’udibilità. In particolare si deve:

  • Evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli altri.
  • Non utilizzare contemporaneamente due segnali luminosi che possano confondersi.
  • Non utilizzare un segnale luminoso nelle vicinanze di un’altra emissione luminosa poco distinta.
  • Non utilizzare contemporaneamente due segnali sonori.
  • Non utilizzare un segnale sonoro se il rumore di fondo è troppo intenso.

I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione, controllati e riparati e, se necessario, sostituiti, affinché conservino le loro proprietà intrinseche o di funzionamento.

Per quanto riguarda la forma e i colori, essi sono definiti in funzione del loro oggetto specifico (cartelli di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio e per le attrezzature antincendio). I pittogrammi devono essere il più possibile semplici, con omissione dei particolari di difficile comprensione. I pittogrammi utilizzati potranno differire leggermente dalle figure riportate nel COSO 81 o presentare rispetto ad esse un maggior numero di particolari, purché il significato sia equivalente e non sia reso equivoco da alcuno degli adattamenti o delle modifiche apportati. I cartelli devono essere costituiti di materiale il più possibile resistente agli urti, alle intemperie ed alle aggressioni dei fattori ambientali.

Fin qui tutto chiaro. E allora le norme UNI e ISO cosa c’entrano? La UNI EN ISO 7010 è una norma che raccoglie e disciplina i simboli della segnaletica di sicurezza con l’intento di armonizzarli a livello internazionale. Prescrive i segnali di sicurezza da utilizzare nella prevenzione degli infortuni, nella protezione dal fuoco, per l’informazione sui pericoli alla salute e nelle evacuazioni di emergenza. La forma e il colore di ogni segnale di sicurezza sono conformi alla ISO 3864-1 e la progettazione dei segni grafici è conforme alla ISO 3864-3.

Ma allora quale usare? Il COSO 81 o la norma UNI?

Ad oggi, la nuova normativa UNI EN ISO 7010:2012 sulla segnaletica di sicurezza non vieta la circolazione dei segnali già contenuti nel Decreto legislativo 81/2008 (da allegato XXIV a XXXII). Infatti, la circolare 30/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali afferma che “la differenza fra i simboli utilizzati dalla norma UNI EN ISO 7010:2012 e quelli previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non equivocano il significato, rendendo equivalenti, al fine deI loro utilizzo in ambito nazionale, i simboli. In conseguenza di quanto sopra, sì ritiene che l’uso della segnaletica di sicurezza, prevista dalla norma UNI EN 1SO 7010:2012, non sia in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..”

In conclusione, i cartelli segnaletici possono essere sia della tipologia individuata dal COSO 81 che della tipologia presentata dalla norma UNI 7010.

Sperando di aver chiarito qualche dubbio, auguro a tutti voi una buona giornata.

Marco.