Carissimi,

prima di tutto voglio ringraziare i docenti di anticaduta.com, per la loro professionalità nello svolgere il corso DPI anticaduta a cui ho partecipato. Colgo quindi l’occasione per presentarvi un piccolo riassunto delle principali nozioni in merito ai Dispositivi di Protezione Individuale.

Quali sono le norme che dobbiamo rispettare? Naturalmente il Coso 81, o meglio D. Lgs. 81/08. Ma non solo. Bisogna tenere presente anche il D. Lgs. 475 del 1992. Vediamo ora cosa ci dicono queste norme.

  • Definizione di DPI: “Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.”

Quindi, non costituiscono DPI gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore, le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio, le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico, le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto,  i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative, i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione, gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

  • Requisiti dei DPI: “I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modificazioni.”

Ovvero, devono essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore, essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore, poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità. In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

  • Scelta dei DPI: “Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di:
    • entità del rischio;
    • frequenza dell’esposizione al rischio;
    • caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
    • prestazioni del DPI.”

Il datore di lavoro quindi, ai fini della scelta dei DPI, deve effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi, individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi, valutare, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Inoltre, il datore di lavoro deve fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori informando preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge, assicurando una formazione adeguata e organizzando, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.

Il datore di lavoro può scegliere di destinare ogni DPI ad un uso personale oppure condiviso, qualora le circostanze lo richiedano a patto di prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori.

  • Obbligo d’uso: “I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione, provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione e non vi apportano modifiche di propria iniziativa.”

Inoltre, al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI e segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Vorrei sottolineare l’importanza di due fattori:

  • La scelta corretta dei DPI: il datore di lavoro deve scegliere in modo efficace ed efficiente il DPI giusto. Non solo il primo della lista del catalogo, o quello più bello o come capita spesso, quello che costa meno! Deve essere effettivamente il Dispositivo di Protezione Individuale adeguato a proteggere il lavoratore dal rischio a cui è esposto, senza sottovalutare né sopravvalutare la situazione.
  • L’obbligo d’uso e la formazione del lavoratore: come giustamente riporta il COSO 81, il lavoratore è tenuto a rispettare l’obbligo d’uso del DPI, conformemente alla formazione ricevuta. È importante quindi non solo consegnare il DPI al lavoratore, ma anche fornirgli le informazioni necessarie per capire l’importanza dell’utilizzo del dispositivo stesso. Forse così il lavoratore può acquisire un po’ di coscienza in più.

Alla fine però, che decide se mettersi il caschetto o meno, il guanto antitaglio o meno, è il lavoratore. Quindi cari lavoratori, richiedete si che la valutazione dei DPI sia corretta e che vi vengano date tutte le informazioni, ma poi indossateli questi DPI, che possono anche salvarvi la vita!

La prossima volta cercherò di presentarvi maggiori informazioni sui singoli DPI: guanti, scarpe, elmetto ecc…

Marco.