Carissimi,

dopo un anno di latitanza, ritorno a scrivere su questo mio blog personale. Durante tutto questo tempo ho potuto aggiornarmi e scoprire dettagli e approfondimenti a me ancora sconosciuti relativi al vasto mondo della sicurezza. Oggi vi voglio parlare della figura del RLS, ovvero del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, e lo farò cercando di rispondere alle varie domande che mi sono state fatte nel corso degli anni.

Prima di iniziare però voglio sottolineare che l’elezione del RLS è un DIRITTO DEI LAVORATORI: non è quindi un obbligo, né per il Datore di Lavoro né per i lavoratori, ma è un diritto dei lavoratori ad essere rappresentati al “tavolo delle decisioni” in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ma ora rispondiamo alle domande:

Chi è il/la R.L.S.?

Il/la R.L.S. è una persona (ovvero delle persone), che viene eletta o designata per rappresentare i lavoratori sugli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro.

Quali sono le responsabilità e gli obblighi del RLS e del Datore di Lavoro?

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (riporto solo le principali responsabilità):

  • accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  • é consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda o unità produttiva;
  • é consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all’evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  • é consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
  • riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
  • riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  • partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Il Datore di Lavoro, nei confronti del RLS, ha l’obbligo di premettergli di svolgere il proprio ruolo. In merito all’elezione o meno, essendo un diritto dei lavoratori, il Datore di Lavoro ha il solo compito di promuovere l’assemblea dei lavoratori. Se viene eletto il RLS, va comunicato il nominativo all’INAIL. Se non eletto, va comunicato all’organismo paritetico la mancata elezione.

Chi può essere eletto, dove e da chi?

Il/la RLS può venire eletto/a in tutte le aziende o unità produttive. Non è obbligatorio eleggere il RLS: considerando che è un diritto dei lavoratori, questi possono anche decidere di non essere rappresentati. All’elezione, che si svolge in azienda, partecipano i lavoratori (non il Datore di Lavoro) secondo quanto indicato dalla contrattazione collettiva nazionale.

Nel caso in cui i lavoratori esercitino il loro diritto:

  • Nelle aziende fino a 15 dipendenti, il RLS può essere eletto tra tutti i lavoratori.
  • Nelle aziende oltre i 15 dipendenti, il RLS può essere eletto dando priorità alle rappresentanze sindacali.

Se i lavoratori non esercitano il loro diritto, l’azienda dovrà comunicare all’Organismo Paritetico la mancata elezione del RLS; di conseguenza, l’Organismo Paritetico nominerà quale RLS dell’azienda il proprio RLS territoriale.

Per il numero minimo di RLS, esistono tre classi di aziende per numero di dipendenti ognuna delle quali necessita di un numero minimo di RLS:

  • Aziende o unità produttive fino a 200 dipendenti = 1 RLS
  • Aziende o unità produttive da 201 a 1000 dipendenti = 3 RLS
  • Aziende o unità produttive con più di 1000 dipendenti = 6 RLS

Come si procede per l’elezione del/della RLS?

L’elezione del RLS è regolamentata dalla contrattazione collettiva. Generalmente, si seguono i passi sotto riportati:

  • Il Datore di Lavoro comunica, con adeguato anticipo, ai lavoratori la possibilità di eleggere il RLS. I lavoratori che vogliono proporsi per il ruolo prendono visione dei compiti e delle responsabilità del RLS.
  • Viene indotta l’assemblea dei lavoratori: è utile prevedere prima dell’assemblea un momento formativo tenuto da un esperto (meglio se RSPP) sui compiti e sulle responsabilità del RLS. Viene nominato un segretario dell’assemblea.
  • Durante l’assemblea si indicano i candidati ed i lavoratori possono scegliere le modalità di elezione, se non espressamente indicato dalla contrattazione collettiva.
  • Generalmente si utilizzano due metodi: nel caso di più candidati l’elezione avviene per scrutinio segreto, nel caso invece di un solo candidato (oppure nessuno) l’elezione può avvenire all’unanimità per alzata di mano.
  • Dell’elezione, o rinuncia, deve essere sempre redatto un verbale che deve essere firmato dal segretario dell’assemblea e consegnato al Datore di Lavoro, che prende atto delle decisioni dei lavoratori.

Chi deve formare il/la RLS al ruolo?

Il/la RLS, una volta eletto/a, deve seguire un corso di formazione della durata di almeno 32 ore su materie inerenti la sua attività. La formazione del/della RLS deve avvenire a spese del datore di lavoro, in collaborazione con gli Organismi Paritetici. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Cosa deve fare il/la RLS?

Il/la RLS esercita una serie di funzioni attraverso quattro azioni fondamentali.

  • Azione conoscitiva (informazione e formazione)
  • Azione consultiva (consultazione preventiva)
  • Azione partecipativa (partecipazione alle riunioni ed alle vari fasi di prevenzione)
  • Azione attiva (propone, richiede, segnala, ricorre, ecc.)

 

Marco.