Cari tutti, buongiorno!

In questi giorni più di qualcuno mi ha chiesto informazioni sui lavori elettrici: chi può farli? C’è l’obbligo della formazione? Come si deve muovere il Datore di Lavoro? Spero di chiarire i dubbi con le poche righe che seguono.

Il COSO 81 parla degli impianti e delle attrezzature elettriche al CAPO III del Titolo III, ovvero tra gli articoli 80 e 87. Inoltre, bisogna tenere presente la normativa tecnica, data dalle norme CEI, UNI, ISO ecc.. Tutto l’impianto legislativo fa riferimento alla tipologia di impianti ed alla tipologia di lavoro che deve essere svolto, e sulla base di questi identifica delle figure che possono effettivamente eseguire i lavori e ne disciplina la relativa formazione.

Prima di tutto definiamo il lavoro elettrico, ovvero “un intervento su impianti o apparecchi con accesso alle parti attive (sotto tensione o fuori tensione) nell’ambito del quale, se non si adottano misure di sicurezza, si è in presenza di un rischio elettrico”. In particolare:

  • Lavoro sotto tensione: tutte le volte che il lavoratore accede, con una parte del corpo o con un attrezzo (isolante o conduttore), ad una determinata distanza da parti attive in tensione accessibili.
  • Lavoro in prossimità di parti in tensione: quando il lavoratore accede, con una parte del corpo o con un attrezzo (isolante o conduttore), ad una determinata distanza da parti attive in tensione accessibili. Per questa tipologia di lavori è necessario adottare particolari precauzioni contro il rischio elettrico (non sono sufficienti quelle adottate nel caso di lavori elettrici fuori tensione).
  • Lavoro fuori tensione: attività lavorativa su impianti elettrici che non sono attivi e privi di carica elettrica.

La distanza di sicurezza è tabellata dalla norma in funzione della tensione dell’impianto.

La seconda caratteristica importante da considerare nell’individuazione di chi può fare che cosa è la tipologia dell’impianto. La legge suddivide gli impianti in 4 categorie:

  1. Sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata);
  2. Sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1500 V compreso se in corrente continua;
  3. Sistemi di Categoria II (seconda), chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale oltre 1000 V se in corrente alternata od oltre 1500 V se in corrente continua, fino a 30 000 V compreso;
  4. Sistemi di Categoria III (terza), chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di 30 000 V.

Definiamo ora invece 3 categorie di persone che possono svolgere lavori elettrici, ricordando che nessun lavoro elettrico può essere eseguito da persone prive di adeguata formazione:

  • PEI: persona idonea. Persona alla quale è stata riconosciuta la capacità tecnica ad eseguire specifici lavori sotto tensione.
  • PES: persona esperta. Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare.
  • PAV: persona avvertita. Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare.

Quindi, mettendo nel calderone tutte queste classificazioni risulta che:

  • I lavori elettrici FUORI TENSIONE possono essere svolti da PES e PAV (quest’ultima può operare solo se coordinata da un PES)
  • I lavori elettrici IN PROSSIMITA’ DI PARTI IN TENSIONE possono essere svolti da PES e PAV (quest’ultima può operare solo se coordinata da un PES)
  • I lavori elettrici SOTTO TENSIONE per categorie 0 e I possono essere svolti solo da PEI.
  • I lavori elettrici SOTTO TENSIONE per categorie II e III possono essere svolti solo da aziende autorizzate su specifico provvedimento del Ministero del Lavoro.

Per valutare correttamente quale profilo professionale (PES, PAV o PEC) attribuire ad un operatore, è necessario riferirsi ai seguenti tre requisiti tra loro complementari: istruzione, cioè la conoscenza dell’impiantistica elettrico, dei pericoli ad essa connessi e della relativa normativa di sicurezza; esperienza di lavoro maturata, per poter avere confidenza della conoscenza o meno delle situazioni caratterizzanti una o più tipologie di lavori e della maggior parte delle situazioni anche non ricorrenti; caratteristiche personali, quelle maggiormente significative dal punto di vista professionale, quali le doti di equilibrio, attenzione, precisione e ogni altra caratteristica che concorra a fari ritenere l’operatore affidabile.

In base alla norma CEI 11-27 l’attribuzione della condizione di PES e PAV per lavoratori dipendenti è di esclusiva pertinenza del datore di lavoro. Detta attribuzione, accompagnata dall’indicazione della tipologia o delle tipologie di lavori cui si riferisce, deve essere formalizzata per iscritto nell’ambito aziendale.

Facendo alcuni esempi:

  • Sono il titolare di un’azienda che realizza impianti: devo preoccuparmi di definire il livello di formazione di ogni singolo lavoratore, in modo da individuare con precisione le varie figure sopra descritte.
  • Sono il lavoratore di un’azienda che realizza impianti: devo preoccuparmi del livello definito dal mio datore di lavoro. Infatti, devo essere sicuro di poter eseguire un determinato lavoro, sulla base del percorso formativo reale che ho seguito.
  • Sono il manutentore di un albergo: anche se svolgo saltuariamente lavori elettrici, devo preoccuparmi di ricevere adeguata formazione e definire con il datore di lavoro a quale figura appartengo.

Sperando di aver chiarito dubbi e perplessità, vi auguro una buona serata!!!

A presto, Marco.