Buongiorno! Vorrei continuare con argomenti un po’ noiosi, ma fondamentali per comprendere i passi successivi e soprattutto fare chiarezza sulle varie interpretazioni. Oggi si parla di lavoratore. Ed in particolare: quante tipologie diverse di lavoratori ci sono in materia di sicurezza?
Riprendendo la definizione di lavoratore dal COSO 81: “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.
L’art. 2 dichiara che “Al lavoratore così definito è equiparato:
- Il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso.
- L’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del Codice civile.
- Il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
- L’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione.
- I volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile.
- Il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni”.
Quindi: se siete dipendenti, soci di cooperative o società, associati in partecipazione, tirocinanti o stagisti, studenti che utilizzano agenti chimici, laboratori e quant’altro, Volontari dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, lavoratori occupati in lavori socialmente utili, SIETE LAVORATORI.
Inoltre, siete LAVORATORI anche se siete liberi professionisti oppure volontari di qualsiasi associazione.
In sostanza, tutti sono lavoratori. Il COSO 81, per fortuna o sfortuna, definisce nel particolare tipologie diverse di lavoratori a cui applicare tutti gli articoli del Testo Unico piuttosto che solo alcuni.
Riassumendo la situazione:
- Alle Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Soccorso pubblico e Difesa civile, Protezione Civile, Strutture giudiziarie, Penitenziarie, strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, Università, Istituti di istruzione universitaria, Istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, Istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, Uffici all’estero e Mezzi di trasporto aerei e marittimi: si applica tutto il D. Lgs. 81/08, tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative.
- Se ci sono lavoratori subordinati (contratto di lavoro “tipico”, full time o part time, tempo determinato o tempo indeterminato): si applica tutto il D. Lgs. 81/08.
- Se ci sono lavoratori che prestano lavoro con contratto di somministrazione: si applica tutto il D. Lgs. 81/08.
- Se ci sono lavoratori distaccati: si applica tutto il D. Lgs. 81/08.
- Se ci sono lavoratori di pubblica amministrazione, anche se in altre sedi: si applica tutto il D. Lgs. 81/08.
- Nel caso di lavoratori a progetto e collaborazioni coordinate e continuative: si applica tutto il D. Lgs. 81/08, nel luogo di lavoro del Committente (se lavorate da casa sono “cavoli vostri”).
- Se ci sono lavoratori a distanza: si applicano solo alcuni articoli del D. Lgs. 81/08.
- Ai lavoratori autonomi: si applica l’art. 21 e l’art. 26 del D. Lgs. 81/08.
- Ai componenti di imprese familiari: si applica l’art. 21 del D. Lgs. 81/08.
- Alle cooperative sociali: si applica tutto il D. Lgs. 81/08, compatibilmente con i rischi e le particolari modalità operative delle attività.
- Ai volontari dei Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Croce Rossa, Corpo Nazionale soccorso Alpino e speleologico: si applica tutto il D. Lgs. 81/08, tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative.
- Ai volontari di cui alla Legge n° 266 del 1991: si applica l’art. 21 del D. Lgs. 81/08.
- Ai volontari che effettuano Servizio Civile: si applica l’art. 21 del D. Lgs. 81/08.
- Ai volontari delle associazioni di promozione sociale: si applica l’art. 21 del D. Lgs. 81/08.
- Ai volontari delle associazioni sportive dilettantistiche: si applica l’art. 21 del D. Lgs. 81/08.
- AI soggetti di cui alla lettera m del comma 1 art. 67 del DPR 917 del 1986, ovvero direttori di cori, istruttori, allenatori di società sportive dilettantistiche: si applica l’art. 21 del D. Lgs. 81/08.
Riassumendo in modo ancora più sintetico: da una parte ci sono i lavoratori subordinati, a cui si applica tutto il COSO 81, dall’altra ci sono i lavoratori autonomi (e i volontari) a cui si applicano solo alcuni articoli del Decreto.
Se vi trovate nell’elenco di cui sopra, bene. Altrimenti siete un caso ancora più particolare e spinoso.
Spero di aver fatto un po’ di chiarezza, giusto per capire poi a quali obblighi siamo sottoposti nella azienda in cui lavoriamo.
Se ci sono dubbi o perplessità, chiedete pure e cercherò di rispondervi.
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