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Carissimi, eccomi di nuovo qui con voi dopo un breve periodo di ferie.

Ci eravamo lasciati parlando dell’organigramma della sicurezza, e da li vogliamo ripartire.

Vorrei darvi alcune indicazioni su una figura in particolare: il Medico Competente. Il COSO 81 definisce tale figura come: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente Decreto.

Semplicemente partendo da questa definizione si possono ricavare i compiti che la normativa italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro affida a tale figura. In modo molto schematico vediamo le caratteristiche e gli obblighi del Medico Competente:

  1. Medico in possesso di titoli e requisiti formativi e professionali. I requisiti sono definiti nell’art. 38 del COSO 81, ed in sostanza definiscono il Medico Competente come uno specialista in Medicina del Lavoro. Quindi il normale medico di base non è di conseguenza medico competente. Può avere il doppio titolo, ma è sbagliato immedesimare immediatamente il medico responsabile della sorveglianza sanitaria aziendale con il medico di base.
  2. Collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi. La valutazione dei rischi è definita come “la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.  L’art. 25, che definisce in particolare i compiti del Medico Competente, attribuisce a tale figura l’onere di collaborare ad analizzare l’ambiente di lavoro e le operazioni che svolgono i lavoratori al fine di individuare le misure di prevenzione e protezione necessarie per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. È logico che il Medico, parlando di salute, rientra per forza in questa attività e se ne occuperà per quanto di sua competenza. Ad una domanda di delucidazioni sul termine “collabora”, posta dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, la Commissione per gli Interpelli ha citato una sentenza della Cassazione nella quale viene precisato che al MC (Medico Competente) “non è affatto richiesto l’adempimento di un obbligo altrui [cioè dell’obbligo indelegabile della valutazione dei rischi, posto in capo al datore di lavoro] quanto, piuttosto lo svolgimento del proprio obbligo di collaborazione, espletabile anche mediante l’esauriente sottoposizione al datore di lavoro dei  rilievi e delle proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria. …”.  Inoltre la sentenza dichiara che “in tema di valutazione dei rischi il medico competente assume elementi di valutazione non soltanto dalle informazioni che devono essere fornite dal datore di lavoro, quali quelle di cui all’art. 18, comma 2, ma anche da quelle che può e deve direttamente acquisire di sua iniziativa, ad esempio in occasione delle visite agli ambienti di lavoro di cui all’art. 25, lettera l) oppure perché fornitegli direttamente dai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria o da altri soggetti”

In sostanza il Medico Competente non deve aspettare che sia il Datore di Lavoro a chiamarlo in causa per una valutazione puntuale ma deve provvedere di propria iniziativa ad interessarsi della realtà aziendale di cui è consulente al fine di verificare tutti gli elementi utili per tutelare i lavoratori. A mio avviso la visita agli ambienti di lavoro, svolta con sensata periodicità e seguita da una relazione puntuale, unita ad una lettura attenta del Documento di Valutazione dei Rischi, permetterebbe al Medico di soddisfare, con poche cose, all’obbligo di collaborazione che il COSO 81 ha istituito.

  1. Effettuare la sorveglianza sanitaria: la definizione di sorveglianza sanitaria scritta nel COSO 81 è ”insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.” Questi atti medici sono sostanzialmente la cartella sanitaria del lavoratore, che contiene tutti i giudizi di idoneità alla mansione ed i responsi di tutte le visite mediche svolte dal Medico al lavoratore. La cartella sanitaria deve essere tenuta dal Medico, sotto la propria responsabilità, e va consegnata al lavoratore al temine del rapporto di lavoro. La sorveglianza sanitaria non è obbligatoria per tutti i lavoratori, ma solo per quelli esposti ad un determinato livello di rischio specifico (ad. VDT oltre le 20 ore, esposizione a rumore o vibrazioni oltre un certo valore ecc…)

Ad un seminario sulla Sorveglianza Sanitaria sono state elencate alcune delle criticità riscontrate da RLS sull’operato e più in generale sulla figure del Medico Competente. Ve ne cito alcune:

  • “esistono imprese che non stanno dentro il sistema della sorveglianza sanitaria così come l’ha previsto il D.Lgs 81/08 non avvalendosi del Medico Competente; altre negano la necessità”;
  • “il medico esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica mentre la lavoratrice svolge tutt’altra mansione specifica, e spesso in altro reparto aziendale”;
  • “il MC esprime giudizi con limitazioni impraticabili o riferite a mansioni marginali o difformi da quelle praticate” (ad esempio “magazziniere che lavora con surgelati che deve evitare microclima estremo”);
  • “spesso il lavoratore viene visitato da medici aziendali con ambulatori nella sola regione dove è la sede legale dell’impresa con tutti i problemi logistici e comunicativi per i lavoratori e con il forte dubbio che il MC sappia esattamente in quali condizioni e luogo si svolga la mansione specifica;
  • il MC esprime il giudizio e lo comunica all’impresa la quale lo trasmette al lavoratore dopo diversi mesi, oppure non lo trasmette affatto comunicando solo la decisione assunta;
  • gli RLS ci riferiscono che Il MC non visita i luoghi di lavoro, oppure se l’ha fatto non durante le fasi lavorative, e senza coinvolgere l’RLS, in altri casi viene svolto quando è nota l’assenza dell’RLS”;

Per concludere l’analisi sulla figura del Medico Competente è necessario definire quando è obbligatorio nominarlo. Visto che non è solo quella figura che ha l’obbligo di fare le visite mediche (quando queste sono obbligatorie), ma che è anche un consulente del Datore di Lavoro per la valutazione dei rischi, io consiglio a tutti i Datori di Lavoro di individuare un Medico Competente a cui affidare il compito di fare un sopralluogo agli ambienti di lavoro e visionare il documento di valutazione dei rischi, con lo scopo di avere un giudizio di un “tecnico sanitario” sul rispetto della normativa sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ed al fine di individuare nel miglior modo possibile le misure di prevenzione e protezione che devono essere messe in atto, tra le quali può esserci la sorveglianza sanitaria.

Spero di avervi chiarito dubbi e perplessità.

A tutti, buona giornata! Marco.