Nell’ultimo periodo mi sono scontrato molte volte con le sigle DUVRI, POS e PSC, e molti amici mi hanno chiesto chiarimenti a riguardo. La normativa italiana è in continua evoluzione: giusto il 9 settembre è uscito il Decreto Ministeriale in cui vengono presentati i modelli semplificati di POS e PSC.
Provo a scrivere due righe per cercare di risolvere qualche dubbio che può essersi insinuato nella nostra testa.
Intanto, vediamo le definizioni:
DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza. L’art. 26 del COSO 81, che regolamenta gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione, definisce che “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze”.
POS: Piano Operativo di Sicurezza, dall’art. 89 del COSO 81 “il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a) (Valutazione dei Rischi)”.
PSC: Piano di Sicurezza e Coordinamento, dall’art. 100 del COSO 81 “Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.”
PSS: Piano di Sicurezza Sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo non sia previsto.
Sono tutti e quattro acronimi di documenti che dovrebbero rappresentare misure di sicurezza relative agli appalti, ma che molto spesso sono un mero susseguirsi di parole, parole e parole sempre uguali e poco costruttive. Non dico assolutamente che dovrebbero essere eliminati: a mio avviso sono documenti utili ma che devono nascere come strumenti di coordinamento tra le varie figure responsabili della sicurezza coinvolte in un appalto. Devono essere strumenti comprensibili, efficaci, dinamici, snelli. Devono basarsi sull’effettiva realtà e non su immaginazioni del tecnico di turno che li compila.
Non voglio però con questo articolo entrare nel merito di come vanno scritti questi documento, ma voglio solo dare delle indicazioni su quando vanno utilizzati, informazione utile e necessaria non solo per i Datori di Lavoro ma anche e soprattutto per quanti prima o poi si ritroveranno nelle vesti di Committente.
Innanzitutto l’ambito di applicazione: L’APPALTO. Ma quando è definito l’appalto? Quando viene firmato un contratto di manutenzione, quando viene identificato un cantiere, quando si ha un contratto con la ditta di pulizie ecc…
In genere quindi quando decidiamo di affidare dei lavori a terzi vuol dire che siamo in un appalto: chi affida i lavori diventa il committente e chi invece li esegue diventa l’appaltatore o l’impresa affidataria od esecutrice.
Prima di tutto conviene classificare i lavori in due categorie:
- Lavori che non rientrano nella categoria di “Cantiere Temporaneo”
- Lavori che rientrano nella categoria di “Cantiere Temporaneo”
Nella prima categoria fanno parte tutti quei lavori che generalmente vengono svolti all’interno delle aziende: pulizie dei locali, servizi di manutenzione agli impianti, servizi di manutenzione alle attrezzature e ai macchinari ecc… In questi casi dobbiamo rivolgere la nostra attenzione al DUVRI. Quindi, il Datore di Lavoro Committente dovrà predisporre tale documento, in cooperazione e coordinamento con il Datore di Lavoro dell’impresa esecutrice dei lavori (anche se impresa individuale o lavoratore autonomo). L’obbligo di redazione del documento non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari.
In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
Se invece siamo nella seconda categoria, ovvero siamo in presenza di un cantiere, dobbiamo riporre la nostra attenzione al POS e al PSC. Ricordo che per cantiere si intende “I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.”
In questi casi:
- Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. Ovvero tutte le imprese interessate devono inoltrare il proprio POS al Committente (che viene rappresentato dal coordinatore per l’esecuzione).
- Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione redige il piano di sicurezza e di coordinamento.
Riassumendo in termini più “terra terra”: il POS è un documento redatto dalle imprese che svolgono i lavori in cui sono sostanzialmente definiti i rischi delle singole attività che verranno svolte e le misure di prevenzione e protezione che vengono attuate. I contenuti minimi del POS sono definiti dal COSO 81.
Il POS è sempre obbligatorio.
Il PSC invece è il documento in cui viene descritto il cantiere in generale, vengono definite le figure responsabili e le imprese interessate. In più, sono descritti tutti i rischi e le misure di prevenzione e protezione che vengono attuate e che dovranno essere strettamente collegate ai vari POS e viceversa. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti dal COSO 81.
Il PSC è obbligatorio quando nel cantiere sono interessate più imprese.
Quando nel cantiere invece è prevista una sola impresa, e siamo in regime di appalti pubblici, l’appaltatore deve redigere il PSS, ovvero il Piano di Sicurezza Sostitutivo che sostituisce in toto il PSC, e che prevede al suo interno i contenuti del POS. Attenzione quindi che mentre il PSC è a carico del Committente il PSS è a carico dell’appaltatore!
La materia è alquanto complessa considerando anche che ci sono molte figure interessate: committente, responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione ecc….In un altro articolo cercherò di definire meglio i vari compiti. Nel frattempo, spero almeno di aver fatto un po’ di chiarezza sulla definizione dei quattro documenti.
A presto, Marco.
Un amico che ha una betompompa che espleta il servizio di trasporto e posa in opera di calcestruzzo , quando va nei cantieri deve presentare il pos?
Dico questo perché il suo consulente non glielo redige perché dice che non serve. Io però non sono molto d’accordo.
Grazie attendo qualche commento in merito
Daniele
Ciao Daniele e grazie per la domanda.
Il POS è un obbligo delle imprese affidatarie ed esecutrici, ovvero dell'”impresa titolare del contratto di appalto con il committente” e dell'”impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”. Come indicato dall’art. 96 comma 1-bis, la redazione del POS “non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26.”
Il punto è quindi: il tuo amico fa una mera fornitura di materiale oppure no? A mio avviso, no. Durante la posa del calcestruzzo viene eseguita una parte dell’opera, un lavoro spesso delicato per l’interazione con gli altri operai e la “logistica” del cantiere. Il mio consiglio è quindi quello di predisporre un POS, che sia il più possibile semplice, snello e di facile comprensione.
Ciao a tutti e complimenti per l’articolo!
Ultimamente suo questi due software per la redazione di DUVRI e POS/PSC:
https://www.progetto-sicurezza-lavoro.it/DUVRI
https://www.progetto-sicurezza-cantieri.it/Home
Mi sembrano entrambi molto utili e mi velocizzano un sacco il lavoro! A costi tutto sommato contenuti….
Che ne pensate?
Buongiorno,
complimenti per l’articolo, riassume molto bene un tema articolato e complesso.
Il mio condominio si trova in una situazione particolare, non descritta nei casi precedenti e le sarei grato se potesse darmi un consiglio.
A breve partiranno dei lavori di manutenzione (rottura di un tubo del riscaldamento), della durata di circa 5 giorni, in un ristorante posto al piano terra ei saranno necessatie opere di muratura. Che documentazione deve essere prodotta? E’ possibile eseguire i lavori negli orari di chiusura del ristorante in modo da non costringereli a chiudere?
Grazie mille
Buongiorno,
per quanto riguarda gli orari, non ci sono prescrizioni. Per quanto riguarda la documentazione da produrre dipende dall’entità dei lavori in termini di aziende coinvolte, autorizzazioni ecc…
Saluti, Marco.
In caso di art. 26 e quindi contratti d’appalto e d’opera (escluso pertanto il Titolo IV) il Committente deve comunque chiedere il POS alla Ditta affidataria??
Buongiorno,
se non si prefigura il titolo IV non è necessario richiedere il POS. I Datori di Lavoro dovranno collaborare al fine della stesura del DUVRI, ove presumibilmente rientreranno alcuni argomenti tipici del POS.
Saluti, Marco.
Ciao a tutti,
sono ingegnere civile e da anni mi occupo anche di sicurezza.
Pienamente d’accordo con l’articolo redatto da Marco, pongo un quesito.
L’azienda per la quale sono consulente ed RSPP ha ricevuto incarico (contratto di appalto con un’ente) per la manutenzione delle telecamere e di tutto il sistema di videosorveglianza, di un’ampia area.
Una porzione di questa area è ora oggetto di lavorazioni e quindi in regime di TITOLO IV, ovvero “cantiere temporaneo e mobile.
La società di manutenzione si trova nelle condizioni di dover accedere all’interno dell’area di cantiere per adempiere al contratto di manutenzione. Che documenti deve redigere?
Il coordinatore in fase di esecuzione nominato dal committente ritiene che debba consegnare un POS, ma secondo me non è propriamente corretto.
La ditta in questione infatti non parteciperà in alcun modo alle attività di cantiere definite nel PSC.
Io ritengo che l’impresa debba semplicemente consegnare il suo DVR, mentre il committente dovrebbe redigere un DUVRI
In attesa di un vostro commento saluto cordialmente
Buonasera,
si ritiene che la ditta di manutenzione non rientri tra le ditte affidatarie o esecutrici. Pertanto, su tale Datore di Lavoro non ricade l’obbligo di redazione del POS.
A mio avviso, anche al fine di semplificare la documentazione, si può prevedere all’interno del PSC un capitolo speciale riguardante l’attività di manutenzione delle telecamere, prendendo spunto dal DVR della ditta stessa.
Il DUVRI dovrebbe essere già stato scritto per l’appalto di manutenzione in sè. Si potrebbe fare un DUVRI specifico per l’attività di manutenzione durante il cantiere, ma deve tenere conto di tutte le realtà interessate ai lavori con i rispettivi rischi interferenziali.
Ringrazio per l’interessamento al sito.
Saluti, Marco.
Buongiorno, per lavorare in una metropolitana quando in orario notturno, quindi quando non è attiva, occorre un POS?le attività da svolgere non sono di costruzioni ma solo installazione software.
Grazie in anticipo.
Roberta
Buonasera Roberta,
a mio avviso non è tanto da vedere se la metropolitana è attiva o no, quanto se l’intervento rientra o meno all’interno del campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. 81/08. L’art. 88 comma 2 lettera g-bis definisce che sono esclusi dal campo di applicazione (quindi redazione di POS) i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’ALLEGATO X.
Cordiali saluti.
Marco Bogo.
Buonasera, devo effettuare dei lavori per sostituzione dell’impianto fognario all’interno di un condominio. Lo scavo da realizzare avrà una profondità media di circa 3.00 m. Il lavoro è stato affidato ad un’impresa la quale lo ha sub appaltato completamente ad un’altra impresa. A vostro avviso si configurano due imprese nel cantiere, e quindi l’obbligo di nominare il CSE e CSP e redigere il PSC oppure, visto che l’impresa affidataria ha sub appaltato completamente il lavoro e non prenderà parte in nessun modo alle lavorazioni, quest’ultima si configura come ” sub committente” e nel cantiere risulterà operare un’unica impresa, per la quale non occorre la redazione del PSC e la nomina del CSE e CSP?
Grazie in anticipo.
Gianluca U.
Buonasera Gianluca,
l’art. 90 al comma 5 definisce che “La disposizione di cui al comma 4 (ovvero nomina di CSE, ndr) si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese”. Quindi a mio avviso non ci sarà l’obbligo di CSP in quanto in fase di progettazione l’affidamento dei lavori è stato fatto ad un’unica impresa mentre ci sarà l’obbligo di CSE in quanto presenti più imprese esecutrici.
Sarebbe stato corretto fin da subito prevedere il CSP, in quanto è proprio in fase di progettazione che si possono individuare le misure di prevenzione e protezione migliori da attuare.
Inoltre, non ritengo corretto (so che è un’usanza, ma dobbiamo cercare di cambiare un po’la cultura) che un’impresa non prenda parte in nessun modo alle lavorazioni: magari non svolgerà nessun lavoro, ma dovrebbe avere l’obbligo (almeno morale) di controllare l’operato dell’impresa subappaltatrice, quindi in qualche modo deve accedere al cantiere.
Spero di esserLe stato di aiuto. Ovviamente, questa è una mia interpretazione che deriva dalla mia esperienza.
Cordiali saluti, Marco Bogo.
buongiorno, devo realizzare fornitura e posa di pavimento in resina per cliente privato. (non lavoro pubblico o impresa). Il geometra in qualità di CSP/CSE richiede prima di iniziare i lavori di espletare tute le formalità riguardanti la Sicurezza nei cantieri temporanei e/o mobili, prendendo visione del PSC presente in cantiere.
Sono obbligato a questo trattandosi di lavoro a privato oin casa privata’
grazie
Buongiorno Max,
l’obbligo o meno dei documenti sulla sicurezza relativi ai cantieri non dipende dal fatto che il lavoro viene svolto presso privati o in casa privata. Seguirei quanto indicato dal CSP/CSE, che ha la responsabilità della sicurezza del cantiere.
Saluti, Marco Bogo.
Il commento non puo essere altro che l’espressione di gratitudine per le informazioni contenute.
La domanda invece é : La semplice installazione di un Box che non richede attrezzautre ne più di due persone impegante per poche ore di un solo giorno a quali obblighi e sottoposta ?
Grazie Stefano
Buonasera Stefano,
ringrazio per il commento, molto gradito.
In merito all’installazione del box, sulla base delle informazioni da lei scritte, bisogna verificare se rientra tra i lavori edili dell’allegato X e se ci sono più imprese esecutrici. Mi viene da pensare che ci sia un’unica impresa, quindi un semplice POS dovrebbe bastare. Il DUVRI sembrerebbe non necessario in quanto non vengono impiegati più di cinque uomini giorni. Dico sembrerebbe perchè bisogna verificare che non ci siano lavorazioni particolari elencate dall’art. 26 e dall’allegato XI.
Cordiali saluti.
Marco
Buongiorno Marco,
sono ASPP aziendale e devo affidare un lavoro di entità urbana ( scavo di un aiuola ) a un impresa che si è impegnata a stimare la lavorazione in n°3 giorni, con una sola persona che a turno userà un paio di mezzi d’opera, l’impresa presenterà il POS, io devo fare redigere il PSC e/o DUVRI ?
Buongiorno Marco,
il PSC viene redatto se ci sono più di una azienda esecutrice. Nel suo caso, secondo quanto mi scrive, non c’è obbligatorietà. Per quanto riguarda il DUVRI, è necessario nel caso in cui l’entità del lavoro sia superiore a 5 uomini/giorno. Sinceramente, con 3 giornate lavorative preventivate e con un’interferenza evidente (supposizione personale, veda lei se è veramente così) io un minimo di documento a supporto dell’effettivo coordinamento tra datori di lavoro lo prevederei. Magari anche un verbale di riunione da allegare al POS, con indicazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie per gestire l’eventuale interferenza.
Cordiali saluti.
Marco Bogo.
Buongiorno, vorrei porre un quesito, l’azienda per cui lavoro noleggia piattaforme e cestelli a caldo (con operatore) per imprese che fanno lavori edili. Premetto che non viene fatto contratto d’appalto. Le imprese ci richiedono il POS, ma siamo obbligati a farlo?? cambia se il noleggio viene fatto per un giorno o più???
cordiali saluti
Buonasera, se l’impresa svolge la sola consegna di materiale o attrezzatura, non è obbligatorio il POS ma solo la verifica dell’idoneità tecnico professionale e l’informativa sui rischi. Essendo presente però un operatore, si configura la presenza di un ulteriore impresa esecutrice con obbligo di redazione del POS. A tal proposito, le riporto la riposta da parte dello SPISAL di Belluno, presente al link http://www.ulss.belluno.it/service/faq-cantieri-edili/
“Gli obblighi dei noleggiatori di attrezzature di lavoro sono definiti dall’art. 72 del D.Lgs. 81/08. Il nolo a caldo (noleggio di macchina e operatore) si configura come l’intervento di un’ulteriore impresa esecutrice che deve avere il proprio POS e può far aumentare il numero delle imprese esecutrici rendendo, di conseguenza, necessaria la nomina del coordinatore e la redazione del PSC.”
Buona serata, Marco.
Buon giorno
Vorrei approfittare della sua competenza per togliermi un dubbio.
Un amministratore di condominio è obbligato a fare il DUVRI per le imprese che operano abitualmente all’interno del condominio ( Imp. Pulizia / Giardinieri / controllo ascensori, conduttori centrale termica, ecc).
Le imprese che hanno un contratto annuale per i suddetti lavori devono compilare e presentare il POS.
Qualora fossero necessari (DUVRI e POS) e non ci fossero i condomini avrebbero qualche responsabilità?
Buonasera,
a mio avviso i POS non sono necessari, in quanto non si tratta di lavori edili. La responsabilità della stesura del DUVRI (unico documento che andrei a redigere) è in capo al Committente principalmente e agli appaltatori (devono collaborare). Sinceramente non penso che i condomini abbiano responsabilità, in quanto l’amministratore ha proprio la funzione di “rappresentante legale” del condominio. E’ una domanda però più legale che tecnica sulla sicurezza, pertanto se fossi in lei mi rivolgerei ad un avvocato specialista in sicurezza sul lavoro.
Cordiali saluti, Marco Bogo.
Devo aprire una porta e spostare una parete più tracce murarie servendomi di una ditta individuale, quali documenti redigere?
Buonasera, se il lavoro è privato e non interessa attività lavorative e viene svolto da un’unica ditta è sufficiente il POS. Se ci sono più imprese è necessario redigere il PSC e recepire i POS delle aziende. Se è presente un’attività lavorativa si deve anche valutare l’eventuale interferenza e quindi la redazione del DUVRI.
Cordiali saluti.
Marco Bogo.
Grazie per la chiarezza.
Un dubbio: manutenzione straordinaria di un edificio privato, con lavori anche in quota su ponteggio, entità di circa 30 u/g, unica impresa: serve il PSC con nomina del CSE o è sufficiente il POS dell’impresa?
Grazie
Buonasera, in caso di un’unica impresa esecutrice non è necessaria la nomina del CSE.
Saluti, Marco Bogo.
Salve
sono un lavoratore autonomo e mi occupo di arboricoltura. I lavori che svolgo sono principalmente potature e abbattimento di alberi d’alto fusto con tecnica treeclimbig o in alternativa con ausilio di PLE…quindi lavori non edili ma con effettivo rischio di caduta da un altezza superiore ai 2m (D.lgs.81/08).
Vorrei capire se e quando devo redigere il POS.
Grazie infinite per la sua generosa disponibilità.
Emanuele Bracci
Buonasera, la redazione del POS è obbligatoria quando si rientra nel campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. 81/08, ovvero quando ci si trova di fronte a cantieri temporanei o mobili. In particolare, sono lavori edili o di ingegneria civile quelli elencati in allegato X del D. Lgs. 81/08.
A disposizione, cordiali saluti.
Marco Bogo.
Buonasera Marco,
trovo il blog molto interessante, avrei anche io un quesito da porre, l’impresa per cui lavoro effettua installazioni delle attrezzature che produce sia in contesto di articolo IV che in contesti che prevedono esclusivamente le misure previste dall’art. 26.
L’attività di installazione viene talvolta affidata a terzi in subappalto, senza alcuna presenza presso il cliente , di personale dell’azienda per cui lavoro. A seguito del ricevimento di PSC è necessario che anche noi redigiamo un POS esplicitando la nostra assenza dal cantiere ?
grazie
Buonasera,
per la sola fornitura di attrezzature non è prevista la redazione del POS. E’ specificato nel comma 1-bis dell’articolo 96. Lo stesso comma ribadisce che comunque restano validi gli adempimenti richiesti dall’art. 26 (per la gestione delle interferenze).
Marco Bogo.
Buongiorno e complimenti per aver semplificato e chiarito un argomento così complesso.
Ho un quesito da porre: Nel caso in cui il committente (azienda privata) affidi un appalto non rientrante nel Titolo IV per l’organizzazione di eventi marketing (inferiore a 5 giorni e con rischio interferenza) ad un’impresa, basta il DVR della ditta esecutrice con allegato un verbale per coordinare il tutto, giusto??
E cosa accade nel caso in cui la ditta affidataria subappalti alcuni lavori ad altre aziende? in quel caso è necessario redigere un DUVRI tra affidataria e le imprese esecutrici?
grazie mille.
Buonasera,
rispondo con ordine. Nel primo caso (supponendo che ci siano meno di 5 uomini-giorno, diverso che dire meno di 5 giorni!) il datore di lavoro committente deve verificare l’idoneità professionale dell’appaltatore e fornire informazioni in merito ai rischi specifici presenti. I Datori di Lavoro devono collaborare per individuare e mettere in pratica le misure di prevenzione e protezione idonee. Come viene fatta la verifica dell’idoneità professionale e come viene registrata la collaborazione tra datori di lavoro è una scelta aziendale.
Nel caso in cui venga subappaltato il servizio, si dovrà verificare di volta in volta l’effettiva necessità della redazione del DUVRI sulla base dei lavori svolti e delle eventuali interferenze.
A disposizione, cordiali saluti.
Marco Bogo.
Buongiorno,
sono un geometra alle prime armi, vorrei avere conferma della mia interpretazione, a breve seguirò la direzione lavori per un intervento di manutenzione straordinaria presso un capannone di proprietà dell’impresa esecutrice di conseguenza committente e impresa sono la stessa figura e le opere verranno svolte esclusivamente da loro senza subappalti. Quindi io ho chiesto all’impresa di redigere il POS, la mia interpretazione del TUSL è corretta o esiste la possibilità di non redigerlo? (Preciso che non intendo trovare una scappatoia per non fare redigere il POS ma è solo un dubbio che volevo chiarire).
Grazie mille!
Cordiali saluti,
Giovanni.
Buongiorno,
Ritengo corretta la sua interpretazione.
Cordiali saluti.
Marco Bogo.
Buongiorno.
Avrei un quesito piuttosto urgente.
Un’azienda mia cliente che svolge lavori forestali di abbattimento di alberi di alto fusto, ha firmato un contratto per acquisto bosco da una società che comporta però il taglio effettuato per lo più con motoseghe e quindi da terra.
La società che ha redatto il contratto ha chiesto al mio cliente, impresa individuale boschiva ed agricola il POS.
E’ obbligato a presentarlo?
Inoltre l’obbligatorietà è legata al fatto di avere o meno dipendenti?
In quanto attualmente non ne ha e per “aggirare” eventualmente l’ostacolo potremmo utilizzare i voucher?
Ringrazio in anticipo per la risposta.
Buonasera,
l’attività che viene svolta è inserita in un “cantiere temporaneo e mobile”, ambito nel quale il POS è necessario. Se l’azienda è composta da un lavoratore autonomo però il POS non è obbligatorio.
Assumendo a voucher, a patto che si possa fare viste le ultime modifiche legislative, decade il discorso di lavoro autonomo e si rientra nel discorso di azienda, con POS obbligatorio.
Per quanto riguarda la possibilità o meno di assumere a voucher non posso aiutarla in merito ma devo rimandare ad altri professionisti l’eventuale consulenza.
Saluti, Marco Bogo.
Buongiorno, avrei anche io un quesito di natura abbastanza urgente.
Innanzitutto complimenti per l’articolo, molto chiaro e ben scritto.
Sono però in una situazione aprticolare.
Sono un datore di lavoro, costruiamo impianti industriali di tipo produttivo, e un’azienda mia cliente ha realizzato un nuovo capannone in cui installare l’impianto da me fornito. Ora, per andare a montare (assemblare) l’impianto, il loro responsabile pretende da noi il POS poichè il cantiere del capannone è ancora aperto (stanno ultimando i lavori civili , impianto elettrico ecc.).
Preciso comunque che noi non ci siamo imbattuti in clienti che ci chiedono il POS, poichè la nostra attività di costruzione impianti e relativo montaggio è slegata dai cantieri. Abbiamo sempre fornito ed installato i nostri impianti senza questo tipo di problema. Preciso inoltre che la nostra attività di montaggio, oltre a non interferire con i lavori civili di costruzione del capannone (quasi ultimato), durerà poche ore, al limite un giorno o due. In pratica dobbiamo recarci sul posto con il nostro camion, scaricare l’impianto con uno o due muletti, e assemblarlo posizionando i vari pezzi e stringendo qualche bullone.
Ringrazionado in anticipo per la disponibilità, cordiali saluti,
Alberto
Buonasera,
certamente la vostra attività in condizioni normali, ovvero di solito inserita in lavori non di “cantiere”, non richiede la redazione del POS. In questo caso però siete all’interno di un cantiere, con anche una figura responsabile. Personalmente ritengo corretta la richiesta del POS, che sarà un documento molto semplice considerando i lavori previsti.
Cordiali saluti.
più che un commento è una domandadevo far montare un ponteggio semplce , lneare lunghezza 15 mt altezza 5 mt per intonacare una facciata e sostituire le grondaie se affido i lavori ad un unica impresa c’ è bisogno del PSC ???
Buonasera,
nel caso di affidamento ad un’unica impresa non è obbligatoria la nomina di un coordinatore e quindi nemmeno la redazione del PSC.
Cordiali saluti.
Marco Bogo.
Caro Marco,
innanzitutto complimenti per la chiarezza dell’articolo.
Quesito, un convenzione CONSIP (acquisti in rete PA) che riguarda la realizzazione di RETI LAN (reti per computer) aggiudicata e vigente a TELECOM SPA, prevede che tali attività vengano svolte in un regime di “fornitura in opera”, quando in realtà esiste una specifica categoria, la OS30 dell’allegato A del DPR 207/2010, che inquadrerebbe tali attività nell’ambito dei “lavori”.
Premesso ciò, il COSO 81 all’art. 88, c. 2 lett g bis, pone le “reti informatiche” nell’ambito delle lavorazioni escluse dall’osservanza della materia “cantieri” e, di fatto impone l’osservanza unicamente delle previsioni di cui all’art. 26 (valutazione rischi da interferenze) DUVRI.
In conclusione, secondo tutto quanto sopra valutato, ecco la mia domanda:
“perchè l’impresa incaricata da TELECOM che esegue la “fornitura in opera” di una rete informatica redige il POS?
in sostanza noi tecnici di una PA, che dobbiamo dirigere la fornitura in qualità di direttori dell’esecuzione (DE) e non di Direttori dei Lavori (DL) che ci dobbiamo fare con il POS fornitoci dall’impresa suddetta, visto che comunque, anche se rimanessimo aderenti alla materia “lavori”, l’attività in questione a mente dell’art. 88 è “esclusa”?
Voglia perdonare la lungaggine del quesito, ma la questione è piuttosto intricata.
In ultimo, ma che intende con COSO?
Grazie molte dell’attenzione prestatami.
Un Saluto
Buonasera,
l’art. 88 esclude le reti informatiche solo quando non prevedono lavori di ingegneria edile. Bisognerebbe valutare caso per caso, nella redazione dell’appalto, se sono previsti lavori. Probabilmente l’impresa incaricata da Telecom redige un POS uguale per tutti i lavori, comprendendo i casi in cui ci sono lavori di ingegneria edile. Sono d’accordo con lei che se non ci sono lavori il POS non serve.
Con il termine COSO intendo il “Decreto”, ma dato che non ne condivido la scrittura (la scrittura, non i contenuti!) lo chiamo COSO così come viene chiamato in altri forum sulla sicurezza.
Cordiali saluti.
Marco Bogo.
Egregio, una ditta individuale senza dipendenti che esegue lavori per una azienda che ha in appalto delle opere di arredamento per una società è soggetto a qualche adempimento per quanto riguarda la sicurezza?
Grazie Gino
Buonasera sig. Gino, da quello che intendo dalle sue parole lei è un lavoratore autonomo che svolge lavori per conto di una ditta in regime di subappalto. In quanto lavoratore autonomo, è soggeto all’art. 21 del D. Lgs. 81/08 quindi attrezzatura a norma, DPI e tessera di riconoscimento. Attenzione che se la ditta subappalta il lavoro a più lavoratori autonomi in contemporanea è facile che venga identificata di fatto un’impresa, con tutti gli obblighi del caso in capo alla ditta! Saluti, Marco Bogo.
Buona sera.
La nostra ditta di pulizie non è tenuta a compilare il POS ma solo a collaborare con la stesura dei DUVRI da parte dei vari committenti; le chiedo, quindi, ci deve essere sempre: l’RSPP, il Medico, l’RLS, l’Addetto al Primo Soccorso, l’Addetto all’Antincendio e questi ultimi tre devono esserci in ogni posto dove è stat stipulato un contratto?
Grazie e cordiali saluti.
Buonasera, se siete un’azienda con dipendenti il RSPP è obbligatorio. Il Medico Competente è obbligatorio nel caso di sorveglianza sanitaria, necessaria a mio avviso per le mansioni di addetto alle pulizie. Il RLS è un diritto dei lavoratori e pertanto può essere eletto internamente oppure no e nel secondo caso si rimanda al RLS territoriale. Queste tre figure sono legate all’azienda e non al posto in cui è stato stipulato il contratto. PEr quanto riguarda l’addetto antincendio e l’addetto al primo soccorso, la normativa indica un obbligo di nomina senza specificare quanti e dove. Pertanto rimando alla vostra valutazione del rischio. Personalmente cercherei di avere sempre almeno una persona formata come antincendio e come primo soccorso in ogni luogo di lavoro. Saluti Marco Bogo.
Buonasera avremmo da rifare l’impermeabilizzazione del terrazzo al quinto piano che fa anche da tetto del condominio in cui abito. I lavori sono stati affidati ad una unica ditta che provvederà anche all ‘allestimento del ponteggio .Quali sono i documenti da redigere in materia di sicurezza?
Grazie dell’aiuto
Buonasera Rossella, se c’è un’unica ditta e non ci sono interferenze con attività lavorative è sufficiente il POS, oltre alla verifica tecnica professionale.
Saluti, Marco Bogo.
BUONA SERA EGREGIO SIG. MARCO.
I MIEI GENITORI INTENDONO RISTRUTTURARE CASA RIFACENDO IMPIANTO ELETTRICO, IDRAULICO, SERVIZI IGENICI, PAVIMENTAZIONI E SOSTITUENDO SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI. ABBIAMO PRESENTATO UNA CILA ASSEVERATA E AFFIDATO I LAVORI AD UN’UNICA IMPRESA EDILE A CONDUZIONE FAMIGLIARE. CI SIAMO ACCERTATI CHE SIA ISCRITTA ALLA CAMERA DI COMMERCIO E ARTIGIANATO E ABBIAMO CONSEGNATO ALL’UFFICIO TECNICO, INSIEME ALLA CILA, IL DURC. L’IMPRESA SI OCCUPERA’ DI ELIMINARE IL MATERIALE DA SOSTITUIRE E DI ALZARE UN SEMPLICE TAVOLATO (LAVORI EDILI DUNQUE) LE ALTRE FIGURE CHE SI ALTERNERANNO NEI LAVORI, FARANNO IL RESTO. QUESTE FIGURE PERO’ NON SONO STATE SCELTE DALL’IMPRESA MA SONO STATE CONTATTATE E SCELTE PERSONALMENTE DAI MIEI GENITORI . IL MIO QUESITO E’: SI RENDE NECESSARIO IL PSC VISTO CHE I MIEI GENITORI PENSANO CHE LE FIGURE COINVOLTE (IDRAULICO E ELETTRICISTA ETC) SIANO DA CONSIDERARSI COME LAVORATORI AUTONOMI E NON COME ” ULTERIORI IMPRESE”?! E SE NON SI RITIENE NECESSARIO IL PSC, E’ OBBLIGATORIO LA PRESENTAZIONE DEL POS, INSIEME ALL’IMPRESA, DA PARTE DI TUTTE LE ALTRE SINGOLE FIGURE PROFESSIONALI? IN ULTIMO, I POS ANDREBBERO SOLO
CONSERVATI IN CANTIERE O ANCHE ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI?
IN ATTESA DI RISPOSTA RINGRAZIO E SALUTO.
Buonasera Maddalena, il PSC è obbligatorio nel momento in cui all’interno del cantiere operano più imprese o lavoratori autonomi, anche non in contemporanea. I documenti non vanno consegnati ma tenuti a disposizione per i controlli. Saluti, Marco Bogo.