Carissimi, il Ministro del Lavoro ha firmato il cosiddetto “decreto palchi”, che attua l’art. 88, comma 2-bis, del Testo Unico della sicurezza introdotto dal D.L. 69/2013 (decreto “del fare”), definendo quando e con quali specifiche modalità è necessario applicare le norme del Testo Unico concernenti la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili negli spettacoli e nelle fiere.
Visto che molti di voi prestano la propria opera come volontari in associazioni ed in attività temporanee come manifestazioni, sagre, concerti eccetera spero possa esservi di aiuto un piccolo riassunto che ho preparato, cercando di rendere il più comprensibile possibile quanto scritto nel decreto.
Vi ricordo che si deve intendere per “opere temporanee”, “le opere di notevole importanza e complessità in rapporto o alle loro geometrie, per forme e dimensioni, o ai sovraccarichi o alle caratteristiche del sito di installazione e per le quali è richiesta una specifica progettazione strutturale”.
Il provvedimento prende in esame separatamente gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e le manifestazioni fieristiche, stabilendo, per ciascuna delle due categorie di eventi, a quali attività devono applicarsi le disposizioni del Titolo IV – Cantieri temporanei e mobili – del COSO 81, quali sono le “particolari esigenze” di cui tenere conto nell’applicazione delle suddette norme, in quali casi non operano le disposizioni del decreto e le particolari modalità di applicazione di specifici articoli/commi del Testo Unico.
Vediamo nel dettaglio:
- Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali.
Il Decreto si applica alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici. Leggendo queste poche righe si prende spavento, in quanto sarebbero comprese in queste attività tutte quelle svolte in qualsiasi sagra, concerto o rappresentazione. In realtà ci sono delle esclusioni. Ovvero:
- Se le attività sono svolte al di fuori del montaggio e smontaggio di opere temporanee, NON SI APPLICA IL DECRETO.
- Se si installa una pedana con altezza inferiore ai 2 metri e non collegata o supportante altra struttura, NON SI APPLICA IL DECRETO.
- Se si monta o smonta travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, ed il montaggio avviene a terra, e l’altezza finale non è superiore ai 6 m (estradosso) per stativi e 8 m (estradosso) per torri, NON SI APPLICA IL DECRETO.
- Se si monta o smonta opere temporanee prefabbricate realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, ed il montaggio avviene secondo le indicazioni fornite, e l’altezza finale dal piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio non supera i 7 m, NON SI APPLICA IL DECRETO.
Se non si rientra nelle esclusioni appena descritte, si deve applicare il Titolo IV del COSO 81, che riguarda appunto i cantieri temporanei. Lo si applica in realtà considerando le particolari esigenze definite dal Decreto e le definizioni presenti. Infatti, viene richiesto al committente o al responsabile dei lavori di acquisire particolari informazioni quali ad esempio le dimensioni del luogo di installazione dell’opera temporanea, la portanza del terreno o della pavimentazione relativa al luogo dell’installazione in relazione alle sollecitazioni indotte dall’opera temporanea, la portata di eventuali strutture già esistenti o di punti di ancoraggio da utilizzare per il sollevamento di americane o altre attrezzature, la presenza di alberi, manufatti interferenti o sui quali intervenire, linee aree o condutture sotterranee di servizi, viabilità, le caratteristiche di sicurezza degli impianti elettrici e di messa a terra. Inoltre, da un punto di vista documentale il committente o il responsabile dei lavori prende in considerazione il piano di sicurezza e coordinamento (di cui sono rivisti i contenuti minimi), non ha l’obbligo indicare nel cartello di cantiere il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore dei lavori e deve verificare l’idoneità tecnica professionale ma non richiedere DURC o altra dichiarazione sostitutiva e non trasmettere all’amministrazione concedente copia della notifica preliminare. Infine, da un punto di vista di formazione i lavoratori (quelli che montano e smontano le opere temporanee) devono essere adeguatamente formati come addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi e devono ricevere un’ulteriore formazione aggiuntiva, così come per i lavoratori che impiegano sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (che devono essere già formati). Ultima cosa, la costruzione delle opere temporanee può essere effettuata senza l’impiego di opere provvisionali distinte quando le opere temporanee costituiscono idoneo sostegno per i lavoratori.
- Manifestazioni fieristiche.
Il Decreto si applica alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture, o opere temporanee per manifestazioni fieristiche. Anche in questo caso ci sono delle esclusioni. Ovvero:
- Se la struttura ha un’altezza inferiore ai 6,5 m, NON SI APPLICA IL DECRETO.
- Se la struttura allestitiva è biplanare e ha una superficie della proiezione in pianta del piano superiore inferiore ai 100 m2, NON SI APPLICA IL DECRETO.
- Se si monta o smonta travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, ed il montaggio avviene a terra, e l’altezza finale non è superiore ai 6 m (estradosso) per stativi e 8 m (estradosso) per torri, NON SI APPLICA IL DECRETO.
- Se si tratta di tendostrutture o opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, il cui montaggio avviene secondo le indicazioni fornite, e l’altezza finale dal piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio non supera i 8.5 m, NON SI APPLICA IL DECRETO.
Se non si rientra nelle esclusioni appena descritte, si deve applicare il Titolo IV del COSO 81, che come detto prima riguarda i cantieri temporanei. Lo si applica in realtà anche qui considerando le particolari esigenze definite dal Decreto e le definizioni presenti. Infatti, viene richiesto al committente o al responsabile dei lavori di acquisire particolari informazioni tra cui tutte le attrezzature permanenti presenti, la viabilità, la logistica in generale, gli impianti a rete fissa installati. Inoltre, orari e date di svolgimento delle attività di allestimento e disallestimento, le caratteristiche del quartiere fieristico, il piano di emergenza e le modalità di accesso e logistica del quartiere fieristico, le informazioni sui rischi presenti e sui rischi interferenti presenti nelle attività di allestimento e disallestimento e relative misure preventive e protettive da adottare devono essere note. Da un punto di vista documentale poi il committente o il responsabile dei lavori prende in considerazione il piano di sicurezza e coordinamento (di cui sono rivisti i contenuti minimi), non ha l’obbligo indicare nel cartello di cantiere il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore dei lavori e deve verificare l’idoneità tecnica professionale ma non richiedere DURC o altra dichiarazione sostitutiva e non trasmettere all’amministrazione concedente copia della notifica preliminare. In più, il gestore o l’organizzatore deve redigere il DUVRI e la recinzione di cantiere, a seguito di opportuna valutazione del rischio, può essere sostituita con adeguata sorveglianza.
Non commento se quanto indicato dal Decreto è “cosa buona e giusta”: ci sono tanti riferimenti a documenti e forse pochi, troppo pochi, riferimenti alla formazione. Poi è sempre vero che tutto dipende da come vengono fatti, sia gli uni che l’altra. In fondo spero che quanto deciso a tavolino possa essere a favore della vera sicurezza, quella fatta dal comportamento delle persone!
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